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LA ASL NON PUO’ CONTESTARE LA ATTESTAZIONE DI ESONERO O DIFFERIMENTO DELLA VACCINAZIONE RILASCIATA DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Molte ASL, su indicazione del Ministero della Salute hanno istituto commissioni di valutazione dei contenuti degli attestati di differimento e/o esonero. Il pretesto è dato dall’espressione letterale della norma di riferimento, vale a dire l’art. 4 comma 2 della legge 76/2021 laddove essa afferma che il medico di medicina generale attesta l’esonero o il differimento previa verifica di documentazione. I meri attestati, sprovvisti di documentazione d’appoggio,vengono ritenuti insufficienti dalla ASL e conseguentemente viene fissata la data della vaccinazione o inviata la comunicazione di sospensione. Si tratta di un’interpretazione del tutto errata.

La norma citata prevede che la verifica documentale delle patologie che determinano l’esonero o il differimento deve essere effettuata esclusivamente e preventivamente, dal medico di medicina generale. Egli è l’unico soggetto titolare della prerogativa di conoscere lo stato di salute del paziente e,quindi, autorizzato a prendere cognizione dei documenti. Non è consentita da un lato alcuna visione di documenti sanitari da parte delle ASL, dall’altro è vietata qualsiasi interferenza nella valutazione discrezionale effettuata dal MMG. Non deve,conseguentemente, essere allegata alcuna documentazione all’ASL oltre all’attestato del MMG. L’attesto del MMG fa stato fino a querela di falso: atto che le ASL si badano bene dal proporre.

Occorre opporre immediatamente all’ASL,e con diffida di contestazione di responsabilità diretta del titolare procedimento, l’abuso di potere che compie attuando un simile comportamento. La celerità è essenziale.

Qualora qualcuno si trovasse nella situazione di dover far fronte ad un attacco di questo tipo è bene che si rivolga ad un legale. In linea di principio sarebbe possibile dettare una lettera standard da inviare all’Asl, ma poiché ogni attestazione di esonero o di differimento presenta delle specifiche peculiarità appare opportuna un’assistenza personalizzata. Io collaboro con l’avv. Mauro Sandri che è contattabile all’indirizzo: avv.maurosandri@gmail.com